(massima n. 1)
In tema di misura coercitiva applicata all'estradando in sede di convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni entro il quale il ministro può chiederne il mantenimento è rispettato se la domanda sia proposta prima che esso sia spirato, senza necessità che entro tale temine essa pervenga alla cancelleria della corte di appello. (Fattispecie nella quale era stato documentalmente accertato che la domanda ministeriale era stata inviata a mezzo telefax il giorno successivo a quello festivo in cui si compiva il termine di dieci giorni decorrente dall'udienza di convalida).