(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, il provvedimento di convalida emesso dal presidente della corte d'appello a norma dell'art. 716, terzo comma, c.p.p. rappresenta una delibazione sull'esistenza delle condizioni legittimanti l'arresto relativamente al fatto-reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta ed all'esistenza del titolo custodiale emesso dallo Stato richiedente; essendo sufficiente, ai fini della legalitą del titolo, che risulti compiuto siffatto riscontro senza la necessitą di una motivazione specifica al riguardo. (Fattispecie relativa a convalida d'arresto provvisorio a fini estradizionali emessa in relazione a domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America in conformitą del trattato di estradizione Italia-U.S.A.).