(massima n. 1)
È inammissibile l'istanza di riesame del sequestro di titoli presentata dal creditore pignoratizio (nella specie, una banca) oltre il decimo giorno dalla data in cui egli sia venuto a conoscenza del provvedimento cautelare, a nulla rilevando che quest'ultimo risulti eseguito mediante intimazione al proprietario dei titoli e non con il fermo diretto di essi presso il creditore, che può, all'occorrenza, far valere la mancata annotazione del sequestro sui titoli stessi ai fini dell'opponibilità del credito pignoratizio alle ragioni poste a base del sequestro.