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Articolo 483 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sottoscrizione e trascrizione del verbale

Dispositivo dell'art. 483 Codice di procedura penale

1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto(1).

1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata(2).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
[omissis]

__________________

(1) L'omissione della firma da parte del presidente non genera alcuna nullità, svolgendo questa una funzione di mero controllo, non dunque di autenticazione.
(2) Comma aggiunto dall'art. 30, co. 1, lett. b) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Il verbale del dibattimento risponde alla funzione di promemoria a conforto del giudice che deve decidere, ai fini della consultazione in camera di consiglio, dal momento che le prove sono legittimamente acquisite nel dibattimento, secondo i principi dell'oralità e del contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 483 Codice di procedura penale

L’art. 483 c.p.p. disciplina la sottoscrizione e trascrizione del verbale.

Il comma 1 stabilisce che, subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto (ad esempio, il cancelliere).
Questa sottoscrizione dell’ausiliario del giudice ha funzione di autenticazione. Ecco perché l’omessa sottoscrizione da parte dell’ausiliario comporta una nullità relativa: infatti, l’art. 142 del c.p.p. precisa che il verbale è nullo se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (nullità sanabile ai sensi della lett. a dell’art. 183 del c.p.p.).

Il verbale così sottoscritto è presentato al presidente per l’apposizione del visto. La firma del presidente ha funzione di controllo non relativo al contenuto del verbale, ma relativo al fatto storico che il verbale sia stato redatto in quella particolare circostanza.
Ecco perché la mancanza del visto da parte del presidente non è causa di nullità.

La norma prevede la sottoscrizione del pubblico ufficiale e il visto del presidente per conferire pubblica fede al verbale.

Quindi, l’attività da parte dell’ausiliario del giudice assume una notevole importanza. Infatti, in assenza di idonea documentazione, manca la prova dell’esistenza dell’atto come fatto storico e, pertanto, è irrilevante all’interno del processo penale. Processo penale in cui, seguendo i principi di oralità e del contraddittorio, la decisione finale deve avvenire solo in base alle prove legittimamente acquisite.
In tale ottica, il verbale del dibattimento svolge non più solo la funzione di documentare per il futuro le attività processuali in vista dell’impugnazione, quanto piuttosto la funzione di consentire al giudice di riesaminare quanto accaduto in dibattimento al fine di prendere la decisione, in seguito all'inclusione del verbale nel fascicolo per il dibattimento.

Ai sensi del comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. 150 del 2022), il verbale redatto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’art. 111 del c.p.p. e poi sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Infatti, il nuovo comma 2-bis dell’art. 111 del c.p.p. stabilisce che, per la sottoscrizione dell’atto redatto in forma di documento informatico, è necessaria la firma digitale o elettronica qualificata. L’oralità, che caratterizza lo svolgimento del dibattimento penale, implica che molti atti vangano predisposti e proposti oralmente: in tal caso, il comma 2-ter dell’art. 111 del c.p.p. prevede che la ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis dell’art. 111 del c.p.p., dell’identità della persona che lo ha reso.

Poi, secondo il comma 2, per quanto riguarda i nastri impressi con la stenotipia, salvo che ne debba essere data lettura prima della deliberazione ai sensi dell’art. 528 del c.p.p., la trascrizione in caratteri comuni deve essere svolta entro tre giorni dalla loro formazione.

Infine, il comma 3 precisa che i verbali e le trascrizioni sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 del c.p.p..

Massime relative all'art. 483 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3050/2007

Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione. (Rigetta, App. Roma, 14 maggio 2004).

Cass. pen. n. 7785/1996

Il verbale di udienza fa piena prova fino a querela di falso, in quanto il nuovo codice di procedura penale, pur non prevedendo più l'istituto dell'incidente di falso, non ha innovato riguardo al regime di efficacia dell'atto pubblico qual è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. Infatti il cosiddetto incidente di falso non aveva alcuna delle caratteristiche dell'impugnazione penale, risolvendosi in una denuncia di falso, la quale, anche sotto il vigore del nuovo codice penale, è ammissibile, mentre l'art. 139, quarto comma, c.p.p. presuppone la piena efficacia probatoria del verbale, fondata sulla disciplina generale dell'art. 2700 c.c., secondo quanto risulta dalla relazione al codice di rito (pagina 51) ed anche dal particolare controllo derivante dall'apposizione del visto ex art. 483, primo comma, c.p.p. (Fattispecie relativa a semplice «correzione» non udita dalla ricorrente e dal suo difensore, di un verbale dibattimentale).

Cass. pen. n. 1470/1992

L'art. 483 c.p.p. 1988 non considera come causa di nullità del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi di un semplice «visto» meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo. (La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto — il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede — solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità).

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