(massima n. 1)
Non č causa di nullitā o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento. (Nella specie, il deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali era avvenuto dopo il deposito della sentenza e della scadenza del relativo termine di impugnazione, presenti in atti i soli verbali redatti in forma riassuntiva senza che su tale modalitā di redazione vi fosse stato il consenso delle parti). (Rigetta, App. Napoli, 19/05/2009).