(massima n. 1)
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti, in conformità alla pronuncia di primo grado, l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione, senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza - a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente, ex art. 477 cod. proc. pen. - deve essere, ex art. 465 cod. proc. pen., notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori, e comunicata al Pubblico Ministero e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio di appello. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 4 gennaio 2006).