(massima n. 1)
In caso di omessa notifica a uno dei due difensori dell'indagato dell'avviso della udienza di riesame si verifica una nullità a regime intermedio della procedura. Peraltro, qualora il difensore regolarmente avvisato concluda nel merito e l'altro difensore sia comparso, limitandosi ad eccepire la omessa notifica senza chiedere un termine a difesa, la nullità resta sanata, in base all'art. 184, comma primo, c.p.p.; e, in mancanza di espressa richiesta di rinvio della udienza ex art. 184, comma secondo, dello stesso codice, deve intendersi — tenuto conto delle strette cadenze che caratterizzano la procedura di riesame e della connessa presunzione di interesse del sottoposto a misura coercitiva di ottenere una rapida decisione — che il secondo difensore abbia rinunciato al termine a difesa, aderendo alle richieste di merito formulate dal condifensore.