(massima n. 1)
La parte che si presenti all'udienza camerale fissata dinanzi al tribunale della libertą per la discussione dell'istanza di riesame solo per far rilevare l'irregolaritą della citazione ha diritto a un termine, ma tale da essere compatibile con la celeritą della particolare procedura, e in ogni caso da non determinare la caducazione della misura cautelare per un eventuale scavalcamento del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione.