(massima n. 1)
La mancata conferma telegrafica della notificazione telefonica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza di riesame integra — concernendo la partecipazione non obbligatoria del difensore — una nullità generale a regime intermedio che può essere dedotta nei limiti indicati dall'art. 182 c.p.p. e che rimane sanata nei casi previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la nullità de qua fosse stata sanata dalla partecipazione del difensore all'udienza).