(massima n. 1)
Poichč gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sč, a provare oltre ogni dubbio la responsabilitą dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilitą, fondando nel frattempo una qualificata probabilitą di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal p.m. ai sensi degli art. 117 e 371 c.p.p. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare emessa sulla base di fotogrammi, estratti da ripresa televisiva a circuito chiuso, trasmessi al p.m. procedente da altro ufficio di procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei medesimi soggetti per analogo reato di rapina).