(massima n. 1)
Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (Fattispecie nella quale la mancata convalida dell'arresto era fondata sull'utilizzo di documentazione medica prodotta all'udienza da cui risultava un grave deficit intellettivo dell'imputato che escludeva la cosciente consumazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, č consentito al giudice accertare se sia o meno evidente la causa di non punibilitā di cui all'art. 385 cod. proc. pen. onde valutare come illegittimo l'arresto). (Annulla con rinvio,Gip Trib. S.M.C.Vetere s.d. Aversa 04/06/2009).