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Articolo 362 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Misure urgenti di protezione della persona offesa

Dispositivo dell'art. 362 bis Codice di procedura penale

1. (1)Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577 bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti di cui agli articoli 558 bis, 572, 593 ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, 583 bis, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 610, 612, secondo comma, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari(2).

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 7, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera p) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Massime relative all'art. 362 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42353/2024

In tema di esigenze cautelari, nel caso di delitti di violenza domestica o "assistita", il provvedimento con il quale il tribunale del riesame annulla la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per la sola insussistenza delle esigenze cautelari, richiede una motivazione penetrante e persuasiva che non si limiti a neutralizzare, con argomentazioni alternative, il giudizio di attualitą e concretezza delle esigenze medesime, ma dia conto, in maniera scrupolosa, dell'effettiva insussistenza dei requisiti a esso sottesi. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice della cautela, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a episodi di violenza commessi dall'imputato ai danni della moglie, aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare anche in ragione del provvedimento con il quale il tribunale civile aveva autorizzato la separazione coniugale e assegnato alla vittima l'abitazione familiare, ritenuto utile a scongiurare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte violente).

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