(massima n. 3)
Nel vigente codice di rito non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione. Per gli atti coperti da segreto assoluto (atti del P.M. e della polizia giudiziaria fino a quando non siano conoscibili dall'indagato) vige un divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al testo che al contenuto, anche parziale o per riassunto. Per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione che è assai circoscritto e viene meno man mano che, in relazione allo svolgimento del procedimento, viene meno la ragion d'essere del divieto che è quella di assicurare il corretto, equilibrato e sereno giudizio del giudice del dibattimento attuato anche attraverso le norme che gli consentono di venire legittimamente a conoscenza del testo degli atti di indagine nei limiti e secondo le regole previsti in un processo tipicamente accusatorio. Peraltro è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti (o non più coperti da segreto) a guisa d'informazione. Il nuovo codice di procedura penale distingue quindi nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto e non vi è perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità. Tuttavia, anche per quello che riguarda gli atti coperti da segreto assoluto, occorre una rigorosa interpretazione dell'ambito di operatività del divieto poiché l'atto di indagine non può automaticamente coincidere con il fatto che ne costituisce l'oggetto e pertanto non rientra nel divieto di pubblicazione l'espletamento di attività procedimentali che si sostanzino in fatti storici direttamente percepibili, talché non sarà pubblicabile il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste oculare di un avvenimento all'autorità giudiziaria, ma sarà lecito riferire quanto attinto direttamente dallo stesso testimone, che, in quanto tale, non è tenuto al segreto. D'altro canto, invece, l'avvenuta diffusione da parte di altri di notizie di atti di indagine coperte da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione.