(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo, il passaggio in giudicato della sentenza di merito che abbia condannato l'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile cui abbia anche assegnato una provvisionale, non esclude, in thesi l'interesse della parte civile alla restaurazione del vincolo cautelare ove venga accolto il richiesto provvedimento demolitorio da parte della Corte Suprema, realizzandosi, proprio in forza del giudicato, la conversione del sequestro in pignoramento; cosģ da far conseguire, senza la necessitą di utilizzare ulteriori strumenti prodromici all'esecuzione, il soddisfacimento della pretesa, e da pervenire alla realizzazione pratica del diritto cautelato attraverso la trasformazione di esso in una pił stabile posizione giuridica per effetto dell'automatismo che contrassegna la caducazione del sequestro ed il suo saldarsi al processo esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, non carente di interesse alla restaurazione del sequestro conservativo la parte civile che aveva impugnato il provvedimento di annullamento del vincolo adottato dal giudice del riesame).