(massima n. 1)
Le spese concernenti la custodia del bene sequestrato vanno poste a carico dell'imputato anche quando il relativo procedimento sia stato definito mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ove detta sentenza sia divenuta irrevocabile (anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 204, comma terzo, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), č legittimo il provvedimento che, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, ne disponga l'integrazione con la condanna dell'interessato al pagamento delle spese in questione. (Nella specie, č stato anche emendato, con decisione ritenuta parimenti legittima dalla Corte, un successivo provvedimento che, in fase esecutiva, aveva posto a carico dell'erario il pagamento in luogo della mera anticipazione delle spese).