(massima n. 1)
È legittimo il provvedimento del tribunale che trasmette gli atti al pubblico ministero perché - dopo la irrevocabilità della condanna al pagamento di pena pecuniaria e la conversione del sequestro conservativo di una somma di denaro, disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. - provveda all'esecuzione forzata secondo le norme del codice di procedura civile. (Nella specie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto che, trattandosi di sequestro di danaro, la procedura applicabile era quella del recupero delle somme, di competenza del Tribunale). (Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 17 dicembre 2007).