1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale(1), il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti(2).
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale [609 ss. c.p.], ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [307 c.p.], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Note
(1)
Parimenti alla rubrica, anche nel primo comma è stata sostituita la locuzione "potestà dei geniori" con l'espressione "responsabilità genitoriale", secondo quanto stabilito dall’art. 94, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2)
Al giudice spetta il compito di modulare il contenuto di tale misura, che può quindi variamente esplicarsi in una privazione dei poteri totale o parziale degli aspetti patrimoniali o solo educativi della responsabilità genitoriale.