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Articolo 288 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Sospensione dall'esercizio della responsabilitą genitoriale

Dispositivo dell'art. 288 Codice di procedura penale

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale(1), il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti(2).

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale [609 ss. c.p.], ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [307 c.p.], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Note

(1) Parimenti alla rubrica, anche nel primo comma è stata sostituita la locuzione "potestà dei geniori" con l'espressione "responsabilità genitoriale", secondo quanto stabilito dall’art. 94, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) Al giudice spetta il compito di modulare il contenuto di tale misura, che può quindi variamente esplicarsi in una privazione dei poteri totale o parziale degli aspetti patrimoniali o solo educativi della responsabilità genitoriale.

Ratio Legis

Tale misure è diretta a soddisfare l'esigenza di prevenire la reiterazione dell'attività criminosa, nonchè quella di evitare l'inquinamento delle prove.

Spiegazione dell'art. 288 Codice di procedura penale

Le misure interdittive, al pari di quelle coercitive, subiscono un limite alla loro applicabilità. Esse possono infatti essere disposte solamente qualora si proceda per delitti per il quali la legge stabilisce l'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Tuttavia, per le particolari esigenze di tutela della persona offesa e dei componenti del nucleo familiare, nelle ipotesi di cui al secondo comma, il giudice può disattendere i limiti generali di applicabilità delle misure interdittive, e quindi anche per delitti che prevedano una reclusione inferiore nel massimo a tre anni. Dato che quasi nessuno dei delitti elencati presenta una pena edittale inferiore nel massimo a tre anni, la deroga in commento trova più che altro applicazione nelle ipotesi di delitto tentato (v. art. 56).

Le misure interdittive, al contrario di quelle coercitive, non prevedono limitazioni alla libertà personale, ma impongono dei divieti.

Per quanto concerne i criteri di scelta, per le quali valgono ovviamente i principi di adeguatezza della singolo misura in relazione al fatto concreto e di proporzionalità, va ricordata l'ulteriore possibilità data al giudice di dare più specifica attuazione a tali principi attraverso l'applicazione soltanto parziale delle misure prescelte.

Difatti, la norma in esame consente di disporre l'interdizione in tutto o in parte della responsabilità genitoriale, al fine di non ledere eccessivamente ed in relazione alle circostanze, la stabilità del nucleo familiare.

Massime relative all'art. 288 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34793/2001

In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall'esercizio della potestą genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull'esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l'abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresģ porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale.

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