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Articolo 101 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Difensore della persona offesa

Dispositivo dell'art. 101 Codice di procedura penale

1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni(1).

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100(2)(3).

Note

(1) Tale periodo è stato inserito dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93 relativo a disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, come modificato dalla l. di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, in vigore dal 16 ottobre 2013.
(2) Differentemente da quanto previsto per il difensore dell'imputato e delle altre parti private regolarmente costituite, il difensore della parte offesa non ha i medesimi poteri di rappresentanza riconosciuti ai predetti (si vedano gli artt. 99 e 100 c.p.p.). A titolo esemplificativo, non gli è riconosciuta la possibilità di presentare personalmente impugnazioni di sorta.
(3) Si vedano gli artt. 24 e 33 disp. att.

Ratio Legis

Tale norma evidenzia i rinnovati poteri riconosciuti alla persona offesa e le modalità di intervento all'interno del giudizio di enti esponenziali.

Spiegazione dell'art. 101 Codice di procedura penale

Mentre per le altre parti private eventuali (parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) la nomina del difensore è obbligatoria, la persona offesa non è tenuta ad essere assistita da un avvocato. Per contro, essa è solo facoltativa, anche se vi sono delle attività che necessitano della presenza di un difensore, come in materia di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 comma 3) o di udienza in camera di consiglio (art. 401).

Mediante il richiamo all'articolo 96, la nomina del difensore di fiducia può avvenire essenzialmente in tre modi, da considerarsi non tassativi, stante la libertà di forma:

  • con dichiarazione orale resa all'autorità procedente;

  • con dichiarazione scritta consegnata personalmente al difensore;

  • con dichiarazione scritta trasmessa per raccomandata al difensore.

Dato il ruolo di “vittima” del reato, lo Stato tende a tutelare maggiormente la posizione della persona offesa, soprattutto tramite un'informativa circa le sue facoltà, come quella di ricorrere al patrocinio per i non abbienti.

Massime relative all'art. 101 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 27945/2014

Destinatari dell'avviso relativo all'udienza della camera di consiglio, fissata dal Gip a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, sono soltanto i soggetti indicati nell'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., ossia il Pubblico Ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore di quest'ultima.

Cass. pen. n. 41104/2013

Il difensore della persona offesa non ha diritto all'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, per cui l'omessa notifica non determina alcun tipo di nullità

Cass. pen. n. 47473/2007

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell'interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell'apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell'art. 122 o dell'art. 100, comma 1, c.p.p. (Mass. Redaz.).

Cass. pen. n. 26549/2006

In tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 37562/2004

Il ricorso per cassazione della persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato. (Nel caso di specie, il difensore della persona offesa, privo di procura speciale, aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione).

Cass. pen. n. 35126/2002

Il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell'art. 101, comma 1, c.p.p., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p., per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti.

Cass. pen. n. 31922/2001

La procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo; ne consegue che, quando nel mandato non vi sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore di parte civile.

Cass. pen. n. 2064/2000

La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure se eserciti la professione di avvocato. Ciò in quanto la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di difensore di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile per il quale la norma dell'art. 86 c.p.c. è dettata. Né di tale disposizione può essere consentita un'applicazione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati.

Cass. pen. n. 1408/1998

Nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, la stessa non può considerarsi parte processuale in senso tecnico e non è quindi destinataria della norma dell'art. 613 c.p.p. che prevede la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione. Detta persona, pertanto, deve necessariamente munirsi, per la proposizione dell'impugnazione, di un professionista iscritto nell'apposito albo a pena di inammissibilità dell'atto. Peraltro, il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Egli, infatti, non è munito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma primo, e 100, comma quarto, c.p.p. riconoscono al difensore dell'imputato ed a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione.

Cass. pen. n. 1282/1996

La disposizione generale di cui all'art. 24 att. c.p.p., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, c.p.p., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», e che solo «in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio». (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado).

Cass. pen. n. 2569/1995

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato; d'altro canto il difensore dell'offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p., riconoscono rispettivamente a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.

Cass. pen. n. 5024/1993

Il difensore della persona offesa, nominato ai sensi dell'art. 101, primo comma, c.p.p., non è investito dei poteri di rappresentanza riconosciuti al difensore dell'imputato e a quello delle altre parti private ritualmente costituite, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 99, primo comma e 100, quarto comma, c.p.p. Egli, pertanto, non è legittimato ad esercitare, in proprio, la facoltà di proporre impugnazioni. (Nella specie trattavasi di impugnazione, anche per altro verso inammissibile, proposta avverso decreto di archiviazione pronunciato dal Gip ai sensi dell'art. 410 c.p.p.).

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relative all'articolo 101 Codice di procedura penale

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PIETRO chiede
giovedì 23/04/2015 - Veneto
“Buongiorno, 2 anni fa sono stato indotto a vendere un auto a dei rom tramite una cambiale senza bolli mai pagata. Feci una querela in caserma. Ora dopo due anni ho ricevuto un decreto di citazione diretta a giudizio come persona offesa per procedimento penale. Vorrei sapere se sono costretto a comparire e se sì, se devo per forza utilizzare un legale o posso presentarmi da solo. Ormai sono passati due anni, vorrei cancellare questa storia ed evitare ulteriori spese. Grazie”
Consulenza legale i 27/04/2015
La persona offesa dal reato è colui che risulta titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Nei fatti, coincide di solito (ma non è detto) con il danneggiato dal reato.
La legge non delinea con precisione tale figura, ma sancisce che questa abbia, nel corso della fase dibattimentale, una serie di poteri, diritti e facoltà legati al fatto che la persona si costituisca parte civile come soggetto danneggiato.

Da ciò discende che la persona offesa viene citata a comparire di regola al solo scopo di consentirle, se lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno.
Quindi, si configura un diritto, ma non un obbligo ad intervenire all'udienza.

Per queste ragioni, se la parte offesa vuole assistere all'udienza ma non ha intenzione di costituirsi parte civile, non è necessario che si presenti con un difensore.
Oppure, può nominare un difensore per il solo fine di svolgere alcune attività di tipo difensivo (art. 101, primo comma, c.p.p.: "La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2"). Solo a mezzo del difensore, infatti, la p.o. può assistere ad un accertamento tecnico non ripetibile, oppure può attivarsi per svolgere le cosidette investigazioni difensive.

Se la persona offesa decide di non comparire - come è sua facoltà - e, successivamente, viene citata come testimone per altra successiva udienza, avrà invece l'obbligo di presentarsi e rendere la testimonianza, ai sensi dell'art. 133 del codice di procedura penale. Il testimone non è tenuto a nominare un difensore.