(massima n. 1)
La procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell'atto non sia espressa volontą diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo; ne consegue che, quando nel mandato non vi sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore di parte civile.