Nell’ambito della giustizia riparativa (disciplinata in modo organico dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), è stata introdotta la figura della
vittima del reato.
L’art. 42, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 precisa che con “
giustizia riparativa” s’intende “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.
Poi, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022, con “vittima del reato” si fa riferimento alla
persona fisica che ha subito, direttamente dal reato, un danno (patrimoniale o non patrimoniale), nonché al
familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che da tale evento ha subito un danno.
Peraltro, bisogna precisare che la nozione di “vittima del reato” è espressamente collegata al sistema di giustizia riparativa: cioè, tale definizione verrà utilizzata soltanto nello specifico settore della giustizia riparativa.
Ebbene, nell’ottica di ampliare le informazioni da dare alla persona offesa in virtù della medesima
ratio dell’
art. 90 bis del c.p.p., il nuovo art. 90-bis.1 c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisce che
la vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, deve essere informata della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa. Questa informazione deve essere data in una lingua comprensibile alla vittima.