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Articolo 25 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

Dispositivo dell'art. 25 Codice di procedura penale

1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione [20] o sulla competenza [21 ss.] è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore [627 c.p.p.].

Spiegazione dell'art. 25 Codice di procedura penale

La corte di cassazione può dichiarare, anche d'ufficio, l'incompetenza per materia, per territorio o per connessione, come anche decidere in merito alla giurisdizione. Il legislatore, con tale articolo, ha voluto in parte anticipare quanto statuito nell'ambito delle impugnazioni (si veda art. 627 c.p.p.). In particolar modo ha stabilito che nel caso sia interpellata la Corte di cassazione per vizi di legittimità, anche riguardanti questioni inerenti la competenza o la giurisdizione, il giudizio diviene definitivo, non potendosi adire la Corte nuovamente, salvo che compaiano nuovi elementi. La corte di Cassazione, infatti, corrisponde all'ultimo grado di giudizio.

La decisone della corte ha natura vincolante, tranne nell'ipotesi in cui risultino nuovi fatti che, incidendo sulla qualificazione del reato, determinino una modificazione sulla giurisdizione oppure sulla competenza del giudice.

La natura vincolante del giudizio in cassazione deriva chiaramente dal fatto che essa rappresenta l'ultimo grado di giudizio. Ciononstante, come previsto da altre norme (come quella di cui all'articolo 627, che prevede la cristallizzazione della competenza dopo il rinvio della cassazione, salvo il richiamo al presente articolo), le sopravvenienze possono ribaltare la decisione relativa alla giurisdizione o alla competenza.

Massime relative all'art. 25 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14709/2018

La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 cod. proc. pen., salvo che risultino "nuovi fatti" - da intendersi solo quali accadimenti storici e non anche situazioni o qualificazioni giuridiche o mere valutazioni - che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la pronuncia della Corte di Cassazione sulla giurisdizione adottata nel corso del giudizio di cognizione fosse vincolante nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione).

Cass. pen. n. 13056/2015

In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 8555/2013

In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore.

Cass. pen. n. 20992/2011

La decisione della Corte di cassazione in materia di competenza per territorio, pur adottata nella fase delle indagini preliminari, resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, fatto salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi che inducano a riesaminare la determinazione della competenza.

Cass. pen. n. 1511/2008

In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, aveva declinato la competenza in favore di altro giudice, per effetto della semplice sopravvenienza di un provvedimento di cumulo delle pene da parte del pubblico ministero presso quest'ultimo giudice).

Cass. pen. n. 30172/2003

L'irretrattabilità del c.d. foro commissorio stabilita dall'art. 627 c.p.p., secondo il quale nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, costituisce principio di ordine generale e di carattere assoluto, la cui unica eccezione è quella prevista dall'art. 25 stesso codice per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di dissequestro di cose accolta con l'ordinanza poi annullata, declini la competenza in favore di altro giudice, in assenza di fatti sopravvenuti.

Cass. pen. n. 13669/1998

La competenza è un concetto che presuppone la giurisdizione, della quale costituisce la suddivisione tra giudici diversi. Di conseguenza, quantunque dal richiamo, contenuto nell'art. 627 c.p.p., all'art. 25 stesso codice, non possa derivare in via diretta l'estensione del dettato del primo articolo, che dispone in tema di competenza, anche alla giurisdizione, l'indiscutibilità della competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio implica intangibilità della giurisdizione che sta a monte, presupposta dalla stessa indicazione di competenza. Ne deriva che, indicato il giudice competente a trattare la causa in sede di rinvio determinato dall'annullamento della sentenza impugnata, non può più essere posta in discussione la giurisdizione del medesimo.

Cass. pen. n. 3440/1995

Poiché in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, la cui statuizione sul punto è espressamente definita come vincolante dall'art. 25 dello stesso codice (salvo che dall'emergere di fatti nuovi derivi la competenza di un giudice superiore o la giurisdizione di altro giudice), nell'ipotesi che, successivamente alla decisione di annullamento di un'ordinanza del tribunale del riesame e prima della fissazione dell'udienza di rinvio, il procedimento principale sia trasferito ad altra sede in accoglimento di un'istanza di rimessione, legittimamente procede al nuovo giudizio di riesame il giudice originariamente competente ed a favore del quale il rinvio è stato disposto, a nulla potendo rilevare, alla stregua dell'assolutezza del principio enunciato dall'attuale normativa, la successiva rimessione del processo principale ad altra sede.

Cass. pen. n. 4669/1994

La decisione della Corte di cassazione in materia di competenza per territorio resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso che venga meno la connessione tra reati ravvisata nella fase delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 5308/1992

Nel vigente sistema processuale penale non è previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante l'intervento immediato della Corte di cassazione che può essere chiamata a pronunciare sulla competenza solo in esito a conflitto.

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