(massima n. 1)
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, aveva declinato la competenza in favore di altro giudice, per effetto della semplice sopravvenienza di un provvedimento di cumulo delle pene da parte del pubblico ministero presso quest'ultimo giudice).