(massima n. 1)
L'irretrattabilitā del c.d. foro commissorio stabilita dall'art. 627 c.p.p., secondo il quale nel giudizio di rinvio non č ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, costituisce principio di ordine generale e di carattere assoluto, la cui unica eccezione č quella prevista dall'art. 25 stesso codice per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che č illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di dissequestro di cose accolta con l'ordinanza poi annullata, declini la competenza in favore di altro giudice, in assenza di fatti sopravvenuti.