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Articolo 20 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Difetto di giurisdizione

Dispositivo dell'art. 20 Codice di procedura penale

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari [326-415, 551-554 c.p.p.], si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405, 554 c.p.p.] e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Spiegazione dell'art. 20 Codice di procedura penale

Sia il controllo del giudice in ordine alla giurisdizione, sia quello in ordine alla competenza, svelano un duplice scopo perseguito dal legislatore.

Da una parte si è tentato di anticipare al massimo la risposta definitiva sulla questione. Dall'altra parte, si è cercato di scongiurare i rischi derivanti dalla regressione dei procedimenti, casomai la questione venisse sollevata più avanti nel corso del procedimento.

Perseguendo gli obiettivi suesposti, la norma in commento stabilisce i momenti in cui può essere eccepito il difetto di giurisdizione.

Pertanto, qualora il giudice penale ritenga che sul reato dovrebbe pronunciarsi un giudice speciale (o viceversa), egli può sollevare la questione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e quindi sin dall'inizio delle indagini preliminari.

Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, il giudice provvede con ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, dovendosi precisare che tale ordinanza non risolve uan volta per tutte la questione. Ad esempio, su di una successiva richiesta del pubblico ministero, il giudice può decidere su di essa, riconoscendo implicitamente la propria giurisdizione.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, invece, il giudice decide con sentenza, ordinando eventualmente la trasmissione degli atti all'autorità competente (non trasmetterà invece gli atti qualora vi sia difetto assoluto di giurisdizione, come quando nessun giudice penale abbia il potere di decidere sulla questione).

Massime relative all'art. 20 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32372/2017

La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen., ed implica il potere-dovere del giudice di controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento.

Cass. pen. n. 4060/2008

La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 c.p.p. Pertanto il giudice, sin dall'inizio del procedimento, ha il potere-dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione. Un simile controllo deve, poi, svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve costantemente verificare, anche ex officio i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione e deve dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento.

Cass. pen. n. 12775/2007

Stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza dichiarativa di incompetenza per qualsiasi causa non è impugnabile e non è ricorribile per cassazione, potendo dar luogo soltanto a un conflitto di giurisdizione o di competenza.

Cass. pen. n. 25/1999

È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della jurisdictio. (Fattispecie relativa a un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di Gip militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della legge n. 217 del 1990).

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