Cass. pen. n. 36161/2018
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 613 cod. proc. pen. ha applicazione generale quanto alle forme e modalità di presentazione del ricorso, nè l'art. 34 d.P.R. n. 448 del 1988 - che prevede per gli esercenti la potestà genitoriale il diritto di impugnare i provvedimenti relativi al minore - costituisce una deroga a tale principio generale).
Cass. pen. n. 21977/2017
Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione.
Cass. pen. n. 11228/2015
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la sussistenza del concreto interesse ad impugnare, avendo l'imputato proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per "errores in procedendo", della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la sua assoluzione da uno dei reati ascrittigli nonché dichiarata la prescrizione per gli altri).
Cass. pen. n. 29529/2009
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale. (Nel caso di specie trattavasi di ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato).
Cass. pen. n. 9744/2004
Non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 c.p.p. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione.
Cass. pen. n. 12165/2002
Nel caso di ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato e trasmesso a mezzo posta, la funzione di autenticazione della firma dell'impugnante spetta unicamente al difensore che sia autorizzato ad esercitare innanzi al giudice di legittimità.
Cass. pen. n. 27/2000
Quando, in presenza di un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'interessato abbia proposto, anziché incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, quest'ultimo, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale, né suscettibile di impugnazione, è inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non è qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente. (La Corte ha, peraltro, precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione, il provvedimento emesso all'esito della quale è ricorribile per cassazione).
Cass. pen. n. 12392/1998
È ammissibile il ricorso per cassazione (nella specie impropriamente indicato come appello) proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale, allorché esso risulta sottoscritto anche dall'imputato che ne ha fatto, in tal modo, propri i motivi.
Cass. pen. n. 6011/1996
Il difensore non iscritto nell'albo di cui all'art. 613 c.p.p., non ha il potere di autenticare la sottoscrizione dell'imputato che personalmente propone ricorso per cassazione, né può proporlo in proprio, benché nominato dallo stesso, né presentare l'atto se non incaricato, né incaricare altra persona per la presentazione del gravame.