(massima n. 2)
È inammissibile, se carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza della corte d'appello di nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto. (Fattispecie in cui la sentenza di primo grado annullata in appello aveva escluso la responsabilità dell'imputato).