(massima n. 1)
L'incompatibilitą alla prestazione dell'ufficio di perito prevista dall'art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p. non opera con riguardo all'attivitą di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie č da intendersi limitato alle norme concernenti le formalitą di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa - a differenza del perito, la cui funzione č quella di esprimere un «parere», ossia un «giudizio tecnico» - porre in essere soltanto una «operazione tecnica» connessa non ad un «giudizio» ma ad una finalitą di tipo «ricognitivo».