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Articolo 534 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Dispositivo dell'art. 534 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile [660 2; 182 disp. att.], una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta(1).

Note

(1) Qualora il condannato ridiventi solvibile, la persona civilmente obbligata che abbia adempiuto può esperire, nei suoi confronti l'azione di regresso, al fine di recuperare quanto pagato.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nella figura del civilmente obbligato alla pena pecuniaria in colui è chiamato a soddisfare un''obbligazione di natura civilistica, condizionata alla insolvibilità del condannato, rispetto al qual esercita autorità, direzione o vigilanza.

Spiegazione dell'art. 534 Codice di procedura penale

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è colui che è preposto ad esercitare una funzione di autorità, direzione o vigilanza nei confronti di un soggetto.

Tale obbligazione di natura sussidiaria sorge solo nel momento in cui il soggetto sottoposto sia insolvente, e solo nei casi in cui i reati sono stati commessi per culpa in vigilando, e quindi per una negligente attività di sorveglianza atta a prevenire reati di quel tipo.

Per contro, qualora la persona preposta alla vigilanza o direzione abbia comunque partecipato alla commissione del fatto, sono applicabili le norme comuni sulla partecipazione criminosa.

Fatte le necessarie premesse, la norma stabilisce che in caso di condanna dell'imputato, il giudice condanna altresì la persona civilmente obbligata a pagare la pena pecuniaria, se il condannato è insolvente, per una cifra pari a quella comminata a quest'ultimo. Civilmente obbligato può essere anche un ente avente personalità giuridica, ad eccezione di Stato, regioni, province e comuni, tenuta ad un'obbligazione civile di carattere accessorio e sussidiario, qualora il reato sia stato commesso da un amministratore, dipendente o rappresentante della persona giuridica stessa, condannato insolvibile, in violazione di un dovere connesso alle mansioni di tale soggetto o nell'interesse dell'ente cui risponde.

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