Il
civilmente obbligato per la pena pecuniaria è colui che è preposto ad esercitare una funzione di
autorità,
direzione o
vigilanza nei confronti di un soggetto.
Tale
obbligazione di natura sussidiaria sorge solo nel momento in cui il soggetto sottoposto sia insolvente, e solo nei casi in cui i reati sono stati commessi per
culpa in vigilando, e quindi per una negligente attività di sorveglianza atta a prevenire reati di quel tipo.
Per contro, qualora la persona preposta alla vigilanza o direzione abbia comunque partecipato alla commissione del fatto, sono applicabili le norme comuni sulla partecipazione criminosa.
Fatte le necessarie premesse, la norma stabilisce che in caso di condanna dell'imputato, il giudice condanna altresì la persona civilmente obbligata a pagare la pena pecuniaria, se il condannato è insolvente, per una cifra pari a quella comminata a quest'ultimo. Civilmente obbligato può essere anche un ente avente personalità giuridica, ad eccezione di Stato, regioni, province e comuni, tenuta ad un'obbligazione civile di carattere accessorio e sussidiario, qualora il reato sia stato commesso da un amministratore, dipendente o rappresentante della persona giuridica stessa, condannato insolvibile, in violazione di un dovere connesso alle mansioni di tale soggetto o nell'interesse dell'ente cui risponde.