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Articolo 657 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca

Dispositivo dell'art. 657 bis Codice di procedura penale

(1)1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova(2), il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Si ricordi che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti (artt. 168 bis ss c.p.), istituto già previsto e sperimentato nel rito minorile, risponde ad una chiara finalità deflattiva: consentire cioè di arrivare, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, ad una rapida definizione degli stessi attraverso una sentenza che dichiara l’estinzione del reato, senza attendere i tempi del processo, e sempre che non vi siano gli estremi per pronunciare una sentenza ex art. 129.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 657 bis Codice di procedura penale

L'esito positivo della messa alla prova dell'imputato rappresenta una nuova ipotesi di estinzione del reato.

Invero, quest'ultimo può chiedere la sospensione del procedimento qualora si proceda per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva che, da sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, non superi i quattro anni, nonché qualora si proceda per i reati elencati al comma 2 art. 550 c.p.p. vale a dire i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio.

Durante il periodo di messa alla prova (non inferiore ai dieci giorni) l'imputato deve prestare un lavoro di pubblica utilità (tenendo comunque conto delle esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute).

La messa alla prova presuppone inoltre il risarcimento del danno (ove possibile) e l'eliminazione delle conseguenza dannose o pericolose del reato.

Il beneficio in oggetto non può comunque essere concesso più di una volta e non si applica ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 103, 104, 105 e 108).

Fatte le dovute premesse, la norma in commento si occupa della rideterminazione della pena, sia detentiva che pecuniaria, in caso di revoca o di esito negativo della messa in prova, posto che il periodo di messa in prova è considerato, anche se in misura ridotta proporzionalmente, come detentiva.

Ai fine della detrazione dalla pena detentiva del periodo di messa in prova, tre giorni di prova sono equiparati ad un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda (nel caso in cui non si tratti di pena detentiva, ma di pena pecuniaria).

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