(1)1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova(2), il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2)
Si ricordi che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti (artt. 168 bis ss c.p.), istituto già previsto e sperimentato nel rito minorile, risponde ad una chiara finalità deflattiva: consentire cioè di arrivare, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, ad una rapida definizione degli stessi attraverso una sentenza che dichiara l’estinzione del reato, senza attendere i tempi del processo, e sempre che non vi siano gli estremi per pronunciare una sentenza ex art. 129.