(massima n. 1)
I provvedimenti di natura meramente ordinatoria, quali quelli del giudice dell'esecuzione emessi ex art. 613 c.p.c. e destinati a risolvere le difficoltà di ordine materiale insorte nel corso della esecuzione, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile, investendo un provvedimento affatto privo di contenuto decisorio.