(massima n. 1)
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata, al creditore intervenuto tardivamente, cioč dopo l'udienza stabilita per la fissazione del tempo e delle modalitā della vendita, č preclusa la possibilitā di dedurre l'avvenuto verificarsi di un evento estintivo anteriore alla detta udienza e, conseguentemente, di eccepire l'estinzione del processo; in particolare, nell'ipotesi di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, gli č preclusa la possibilitā di eccepire la estinzione del processo esecutivo per non avere il creditore sequestrante-pignorante compiuto l'attivitā di impulso processuale imposta dall'art. 156 disp. att. c.p.c. nel termine perentorio stabilito nella stessa norma.