(massima n. 1)
Nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'assunto secondo cui la regola d'individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato a essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la normativa in parola assolve a uno scopo simile, sul piano funzionale, a quello che ha la disciplina dell'individuazione del giudice competente in primo grado, l'una e l'altra afferendo a regole che stabiliscono davanti a quale giudice debba svolgersi un determinato processo civile, tuttavia non č possibile ravvisare tra le due fattispecie una stessa "ratio" sufficiente, quindi, a giustificare l'estensione analogica anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima. Ne deriva che l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull'impugnazione non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle condizioni di proponibilitą o ammissibilitą del gravame, che deve, pertanto, dichiararsi precluso se prospettato a un giudice diverso da quello individuato dall'art. 341 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la corte d'appello, invece di limitarsi a dichiarare inammissibile l'appello, aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore del tribunale, a decidere il gravame avverso una sentenza del giudice di pace, e ha escluso la conversione del ricorso per cassazione, con cui si era dedotta la nullitą della sentenza per vizio "in procedendo", in regolamento di competenza).