(massima n. 1)
In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo alla sola condizione che l'organo adito, pur territorialmente competente, sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la remissione della causa al giudice competente, davanti al quale dovrà essere effettuata apposita riassunzione, a norma dell'art. 50 c.p.c., mentre l'effetto conservativo deve escludersi ove l'appello sia stato proposto dinanzi allo stesso giudice che abbia pronunziato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, senza che possa spiegare effetti sananti l'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato.