(massima n. 2)
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad un ricorso in tema di impugnazione di licenziamento disciplinare, ha rigettato il motivo con il quale erano state contestate le risultanze testimoniali, rilevando l'assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata con la quale era stato idoneamente rilevato che i testi escussi non avevano fornito indicazioni univoche tali da poter considerare provata l'affissione del codice disciplinare nei termini voluti dalla legge, oltre all'emergenza della totale incertezza in ordine alla natura e al contenuto dei fogli presenti in bacheca e all'accessibilità di quest'ultima). (Rigetta, App. Roma, 14 Giugno 2004).