(massima n. 1)
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilitą dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute pił idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale č libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga pił attendibili. (Rigetta, App. Milano, 18/07/2006).