(massima n. 1)
La notifica degli atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell'art. 170 c.p.c. come, a termini dell'art. 237 c.p.c., l'ordinanza ammissiva del giuramento debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata secondo le norme degli artt. 138 e seguenti c.p.c., non escluse quelle relative alla notifica presso il domiciliatario, e, poiché anche a questa ultima sono applicabili le disposizioni dell'art. 139 c.p.c., la consegna dell'atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da quest'ultimo articolo (persona di famiglia, addetto alla casa, portiere o vicino di casa) vale come consegna al domiciliatario medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.