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Articolo 819 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione del procedimento arbitrale

Dispositivo dell'art. 819 bis Codice di procedura civile

Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

  1. 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;
  2. 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
  3. 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337(1).

Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità giudiziaria(2).

Note

(1) La norma in analisi, anch'essa rivisitata dal d.lgs. 40/2006, indica le diverse ipotesi di sospensione necessaria del giudizio arbitrale. Tale sospensione viene pronunciata con ordinanza.
(2) In seguito alla sospensione del procedimento arbitrale, l'ultimo comma indica i due casi di estinzione del procedimento stesso che si verificano quando nessuna delle parti deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dal momento in cui viene a cessare una delle cause di sospensione, o se entro novanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri la copia autentica dell'atto con cui la controversia sulla questione pregiudiziale è stata proposta all'autorità giudiziaria competente.

Spiegazione dell'art. 819 bis Codice di procedura civile

Il nuovo art. 819 bis oggi è dedicato alla disciplina delle ipotesi di sospensione del processo arbitrale.
Quelle qui elencate non esauriscono le ipotesi di arresto del giudizio arbitrale, in quanto vi sono ulteriori ipotesi per le quali gli arbitri possono discrezionalmente disporre la sospensione (sono tali quelle previste dall'art. 816 sexies del c.p.c. per i casi di morte, estinzione o perdita di capacità della parte).
Il provvedimento di sospensione deve essere assunto con ordinanza motivata revocabile e non soggetta a deposito (avverso la medesima non si ritiene ammissibile il regolamento di competenza).

Il n. 1 della norma dispone che il processo arbitrale è sospeso quando ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell’art. 75 del c.p.p. e la sospensione è dovuta come se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (si tratta della c.d. pregiudizialità penale).
Il richiamato all’art. 75 c.p.p. sancisce il principio della reciproca indipendenza dell'azione civile rispetto all'azione penale, ed impone la suddetta sospensione nei casi in cui l'azione civile per i danni conseguenti al reato sia proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo che, in quest'ultimo, sia stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Il secondo caso di sospensione attiene all'ipotesi disciplinata dall’art. 819 del c.p.c., norma che ha ad oggetto le questioni pregiudiziali di merito, le quali non possono essere oggetto di convenzione arbitrale.
In questo modo il legislatore ha inteso evitare che la proposizione di qualsivoglia questione pregiudiziale non compromettibile possa determinare la sospensione del processo arbitrale e che le stesse questioni pregiudiziali possano essere inserite a scopi meramente dilatori; si è così preferito concedere agli arbitri il potere di conoscere e di risolvere ogni questione rilevante, ancorché non compromettibile, purché senza efficacia di giudicato e con effetto per il solo giudizio in corso.

La terza ed ultima ipotesi è rappresentata dalla rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, L. 11.3.1953, n. 87, avente ad oggetto questioni di legittimità costituzionale.
Nulla viene detto in merito alla pregiudiziale comunitaria, dal momento che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha escluso gli arbitri dal novero delle giurisdizioni nazionali legittimate ad effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte stessa.
Anche in questo caso, gli arbitri potranno conoscere incidenter tantum della questione pregiudiziale comunitaria e disattendere la norma ritenuta illegittima, salva la successiva eventuale impugnazione del lodo.

La norma in esame deve poi essere coordinata con l’ultimo comma del successivo art. 820 del c.p.c., ove si prevede che in caso di sospensione del procedimento resta sospeso anche il termine per la pronuncia del lodo.

Il secondo comma dell’art. 22 D.lgs. n. 40/2006 prevede l'applicabilità al giudizio arbitrale della particolare ipotesi di sospensione prevista dal secondo comma dell’art. 337 del c.p.c., in forza del quale il processo può essere sospeso nel caso in cui l'autorità di una sentenza, invocata in tale processo, sia stata impugnata.
Adattando la predetta norma al procedimento arbitrale, si può pertanto affermare che il procedimento arbitrale può essere sospeso dagli arbitri, quando viene invocata l'autorità di una sentenza e questa è oggetto di impugnazione.

La seconda parte del terzo comma della norma in commento disciplina la prosecuzione del giudizio dopo la sospensione, nonché le conseguenze derivanti dall'inattività delle parti.
Dopo che sia stata disposta la sospensione, il legislatore ha previsto l'estinzione del procedimento se nessuna parte depositi presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione.
La previsione di un limite temporale è chiaramente volta ad evitare una indefinita sospensione del processo, stabilendo, a pena di estinzione, l'onere per la parte più diligente di depositare presso gli arbitri l'istanza di prosecuzione; in tal modo si consente anche agli arbitri di evitare i problemi derivanti dall’inerzia delle parti sull'esecuzione del mandato loro affidato e sul diritto al pagamento del compenso.

L'effetto sospensivo si fa discendere dalla data di deliberazione della relativa ordinanza, che si verifica al momento dell’apposizione dell'ultima sottoscrizione, non essendo necessaria la conferenza personale di tutti gli arbitri, purché vi sia la sottoscrizione di tutti.
Dall'ultima sottoscrizione scaturisce anche la sospensione del termine per la pronuncia del lodo, che riprenderà a decorrere dal giorno in cui verrà proposta l'istanza di prosecuzione del giudizio.

Massime relative all'art. 819 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13516/2004

Il procedimento arbitrale iniziato dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 25 è soggetto al disposto dell'art. 819 bis c.p.c., alla stregua del quale la «competenza» degli arbitri (termine adottato dal legislatore in senso atecnico, per designare il potere di giudicare attribuito agli arbitri dall'apposita convenzione) non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice; tale regola — come si desume, a fortiori dall'art. 27 della legge n. 25 del 1994, che esclude dall'ambito applicativo dell'art. 819 bis c.p.c. solo i procedimenti arbitrali ormai esauriti — si applica anche quando la causa pendente dinanzi al giudice ordinario sia stata promossa prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 25 del 1994, allorché operava l'opposta regola della vis attractiva del giudizio ordinario rispetto al procedimento arbitrale, essendo d'altra parte da escludere che l'art. 5 c.p.c. possa essere in tal caso utilmente richiamato per configurare una cristallizzazione di detta vis attractiva atteso che il citato art. 5 disciplina il momento determinante della (giurisdizione e della) competenza, quest'ultima intesa in senso proprio come complesso di criteri attinenti alla ripartizione tra i vari giudici della funzione giurisdizione, e per ciò non spiega effetto là dove, come nella specie, rilevi la (diversa) questione (di merito) concernente la potestas iudicandi degli arbitri, la cui cognizione ha fonte pattizia ed è radicata nell'autonomia privata.

Cass. civ. n. 3316/2001

La controversia rimessa ad arbitri sulla base di valida clausola compromissoria non è attratta, per ragioni di connessione, da altra causa pendente dinanzi al giudice ordinario, giusto disposto dell'art. 819 bis c.p.c., senza che spieghi, all'uopo, influenza la circostanza che, dinanzi agli arbitri, la causa sia stata già instaurata ovvero non sia ancora pendente.

Cass. civ. n. 12336/1999

Nell'ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice ordinario, anche nello stesso giudizio, più domande, di cui alcune devolute alla competenza arbitrale, non può legittimamente ritenersi esclusa, per queste ultime, la competenza arbitrale, giusta disposto della novella 5 gennaio 1994, n. 5 (art. 819 bis c.p.c.).

Cass. civ. n. 6403/1996

Ai fini dell'applicazione, ai giudizi arbitrali, dell'art. 819 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 25) - in base al quale la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice - non rientrano tra i procedimenti arbitrali in corso, cui fa riferimento la disposizione transitoria contenuta nell'art. 27, comma primo, della medesima legge, i procedimenti che si trovano nella fase di impugnazione della sentenza arbitrale dinanzi alla corte di appello, ex art. 828, comma primo, c.p.c.

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