Il nuovo art. 819 bis oggi è dedicato alla disciplina delle ipotesi di sospensione del
processo arbitrale.
Quelle qui elencate non esauriscono le ipotesi di arresto del
giudizio arbitrale, in quanto vi sono ulteriori ipotesi per le quali gli arbitri possono discrezionalmente disporre la sospensione (sono tali quelle previste dall'
art. 816 sexies del c.p.c. per i casi di morte, estinzione o perdita di capacità della parte).
Il
provvedimento di sospensione deve essere assunto con
ordinanza motivata revocabile e non soggetta a deposito (avverso la medesima non si ritiene ammissibile il
regolamento di competenza).
Il n. 1 della norma dispone che il processo arbitrale è sospeso quando ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell’
art. 75 del c.p.p. e la sospensione è dovuta come se la controversia fosse pendente davanti all'
autorità giudiziaria ordinaria (si tratta della c.d. pregiudizialità penale).
Il richiamato all’art. 75 c.p.p. sancisce il principio della reciproca indipendenza dell'
azione civile rispetto all'
azione penale, ed impone la suddetta sospensione nei casi in cui l'azione civile per i danni conseguenti al
reato sia proposta nei confronti dell'
imputato dopo la
costituzione di parte civile nel
processo penale o dopo che, in quest'ultimo, sia stata pronunciata la
sentenza di primo grado.
Il secondo caso di sospensione attiene all'ipotesi disciplinata dall’
art. 819 del c.p.c., norma che ha ad oggetto le questioni pregiudiziali di merito, le quali non possono essere oggetto di convenzione arbitrale.
In questo modo il legislatore ha inteso evitare che la proposizione di qualsivoglia
questione pregiudiziale non compromettibile possa determinare la sospensione del processo arbitrale e che le stesse questioni pregiudiziali possano essere inserite a scopi meramente dilatori; si è così preferito concedere agli arbitri il potere di conoscere e di risolvere ogni questione rilevante, ancorché non compromettibile, purché senza efficacia di giudicato e con effetto per il solo giudizio in corso.
La terza ed ultima ipotesi è rappresentata dalla rimessione alla
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, L. 11.3.1953, n. 87, avente ad oggetto questioni di legittimità costituzionale.
Nulla viene detto in merito alla pregiudiziale comunitaria, dal momento che la Corte di Giustizia delle
Comunità Europee ha escluso gli arbitri dal novero delle giurisdizioni nazionali legittimate ad effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte stessa.
Anche in questo caso, gli arbitri potranno conoscere
incidenter tantum della questione pregiudiziale comunitaria e disattendere la norma ritenuta illegittima, salva la successiva eventuale
impugnazione del
lodo.
La norma in esame deve poi essere coordinata con l’ultimo comma del successivo
art. 820 del c.p.c., ove si prevede che in caso di sospensione del procedimento resta sospeso anche il termine per la pronuncia del lodo.
Il secondo comma dell’art. 22 D.lgs. n. 40/2006 prevede l'applicabilità al giudizio arbitrale della particolare ipotesi di sospensione prevista dal secondo comma dell’
art. 337 del c.p.c., in forza del quale il processo può essere sospeso nel caso in cui l'autorità di una sentenza, invocata in tale processo, sia stata impugnata.
Adattando la predetta norma al procedimento arbitrale, si può pertanto affermare che il procedimento arbitrale può essere sospeso dagli arbitri, quando viene invocata l'autorità di una sentenza e questa è oggetto di impugnazione.
La seconda parte del terzo comma della norma in commento disciplina la prosecuzione del giudizio dopo la sospensione, nonché le conseguenze derivanti dall'inattività delle parti.
Dopo che sia stata disposta la sospensione, il legislatore ha previsto l'estinzione del procedimento se nessuna parte depositi presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione.
La previsione di un limite temporale è chiaramente volta ad evitare una indefinita sospensione del processo, stabilendo, a pena di estinzione, l'
onere per la
parte più diligente di depositare presso gli arbitri l'istanza di prosecuzione; in tal modo si consente anche agli arbitri di evitare i problemi derivanti dall’inerzia delle parti sull'esecuzione del mandato loro affidato e sul diritto al pagamento del compenso.
L'
effetto sospensivo si fa discendere dalla data di deliberazione della relativa ordinanza, che si verifica al momento dell’apposizione dell'ultima
sottoscrizione, non essendo necessaria la conferenza personale di tutti gli arbitri, purché vi sia la sottoscrizione di tutti.
Dall'ultima sottoscrizione scaturisce anche la
sospensione del termine per la pronuncia del lodo, che riprenderà a decorrere dal giorno in cui verrà proposta l'istanza di prosecuzione del giudizio.