La presente norma disciplina le ipotesi di
morte, estinzione o perdita di capacità delle parti in causa, nei procedimenti instaurati successivamente al 2 marzo 2006.
Tale norma sostituisce, integrandola, la sintetica previsione inizialmente contenuta nel terzo comma dell’art. 820 c.p.c., in cui si prevedeva la
proroga del
termine per il
lodo di 30 giorni in caso di morte di una delle parti.
A seguito della riforma, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma in commento, gli arbitri assumono quelle misure idonee a garantire l'applicazione del
contraddittorio, ai fini della prosecuzione del giudizio.
In particolare, tali misure si concretizzano nella necessità di ricostituire la bilateralità o pluralità del processo, in modo da garantire soprattutto l'effettività del contraddittorio nell'interesse della parte colpita dall'evento.
E’ stata, pertanto, lasciata la più ampia facoltà agli
arbitri di regolare lo svolgimento del processo arbitrale nel modo ritenuto più opportuno, anche sospendendo il procedimento.
Al fine di evitare un eccessivo appesantimento del vincolo che gli arbitri assumono nell’accettare l'incarico, la norma prevede che, nel caso in cui nessuna delle parti ottemperi alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli stessi possono rinunciare all'incarico, mantenendo in questo caso il diritto agli onorari e al rimborso delle spese maturate; qualora, invece, le parti ottemperino, il procedimento proseguirà con il nuovo soggetto,
avente causa, o il curatore.
Come può notarsi, vengono presi in considerazione soltanto eventi che possano colpire la parte e non anche il
difensore, il che ha comportato problemi interpretativi della norma in merito ad un'eventuale estensione, quanto agli effetti, anche ai rappresentanti delle parti.
Tuttavia, se si tratta di difesa tecnica e non di mera
rappresentanza sostanziale, deve accettarsi l'interpretazione estensiva già ammessa per il previgente terzo comma dell’art. 820 c.p.c. anche per gli eventi che colpiscono il difensore della parte.
Gli eventi che possono colpire la parte, intesa come
persona fisica, sono la morte (alla quale va equiparata la
morte presunta), l'
interdizione, l'
inabilitazione, la dichiarazione di assenza e la scomparsa, questi ultimi rientranti nella categoria della perdita della capacità legale.
Per le persone giuridiche, si ritiene che debbano avere un analogo effetto anche gli eventi che colpiscono il legale rappresentante.
Possono considerarsi eventi rilevanti, ai fini dell'applicabilità della disciplina in esame, il
fallimento, l'
amministrazione controllata e la fusione tra
società.
Al verificarsi degli eventi di cui si è detto, gli arbitri sono tenuti ad assumere le misure idonee a proseguire il giudizio nel rispetto del contraddittorio.
In particolare, la prima iniziativa da assumere è la
comunicazione dell'esistenza del procedimento ad ogni possibile interessato, secondo le modalità che individueranno discrezionalmente gli arbitri per ricostruire la integrità dei soggetti.
Occorrerà, dunque, informare le parti non colpite dall'evento e coloro che dovranno sostituire la parte direttamente colpita dall'evento stesso, invitandola a partecipare al processo.
Sia l'eventuale attività informativa
ex officio degli arbitri che l'invito a costituirsi a coloro che sono legittimati a proseguire il processo, rappresenta l'esercizio di un potere di denuncia della lite, senza costituire mai un provvedimento di integrazione del contraddittorio.
Si ritiene applicabile anche al processo arbitrale anche l'
art. 110 del c.p.c. per il caso in cui la parte processuale venga meno; in tal caso, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.