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Articolo 816 sexies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Morte, estinzione o perdita di capacitą della parte

Dispositivo dell'art. 816 sexies Codice di procedura civile

Se la parte viene meno per morte o altra causa(1), ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento(2).

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.

Note

(1) Anche questo articolo è stato inserito grazie alla riforma apportata dal d.lgs. 40/2006.
(2) Tra le misure che gli arbitri sono autorizzati ad adottare in caso di morte, estinzione o perdita della capacità legale della parte, vi è quella della sospensione del procedimento. Inoltre, in tali ipotesi, se le parti non ottemperano alle disposizioni dettate dagli arbitri per la prosecuzione del giudizio, la norma autorizza espressamente questi ultimi a rinunciare all'incarico.

Spiegazione dell'art. 816 sexies Codice di procedura civile

La presente norma disciplina le ipotesi di morte, estinzione o perdita di capacità delle parti in causa, nei procedimenti instaurati successivamente al 2 marzo 2006.
Tale norma sostituisce, integrandola, la sintetica previsione inizialmente contenuta nel terzo comma dell’art. 820 c.p.c., in cui si prevedeva la proroga del termine per il lodo di 30 giorni in caso di morte di una delle parti.
A seguito della riforma, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma in commento, gli arbitri assumono quelle misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio, ai fini della prosecuzione del giudizio.
In particolare, tali misure si concretizzano nella necessità di ricostituire la bilateralità o pluralità del processo, in modo da garantire soprattutto l'effettività del contraddittorio nell'interesse della parte colpita dall'evento.
E’ stata, pertanto, lasciata la più ampia facoltà agli arbitri di regolare lo svolgimento del processo arbitrale nel modo ritenuto più opportuno, anche sospendendo il procedimento.
Al fine di evitare un eccessivo appesantimento del vincolo che gli arbitri assumono nell’accettare l'incarico, la norma prevede che, nel caso in cui nessuna delle parti ottemperi alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli stessi possono rinunciare all'incarico, mantenendo in questo caso il diritto agli onorari e al rimborso delle spese maturate; qualora, invece, le parti ottemperino, il procedimento proseguirà con il nuovo soggetto, avente causa, o il curatore.

Come può notarsi, vengono presi in considerazione soltanto eventi che possano colpire la parte e non anche il difensore, il che ha comportato problemi interpretativi della norma in merito ad un'eventuale estensione, quanto agli effetti, anche ai rappresentanti delle parti.
Tuttavia, se si tratta di difesa tecnica e non di mera rappresentanza sostanziale, deve accettarsi l'interpretazione estensiva già ammessa per il previgente terzo comma dell’art. 820 c.p.c. anche per gli eventi che colpiscono il difensore della parte.
Gli eventi che possono colpire la parte, intesa come persona fisica, sono la morte (alla quale va equiparata la morte presunta), l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di assenza e la scomparsa, questi ultimi rientranti nella categoria della perdita della capacità legale.
Per le persone giuridiche, si ritiene che debbano avere un analogo effetto anche gli eventi che colpiscono il legale rappresentante.
Possono considerarsi eventi rilevanti, ai fini dell'applicabilità della disciplina in esame, il fallimento, l'amministrazione controllata e la fusione tra società.

Al verificarsi degli eventi di cui si è detto, gli arbitri sono tenuti ad assumere le misure idonee a proseguire il giudizio nel rispetto del contraddittorio.
In particolare, la prima iniziativa da assumere è la comunicazione dell'esistenza del procedimento ad ogni possibile interessato, secondo le modalità che individueranno discrezionalmente gli arbitri per ricostruire la integrità dei soggetti.
Occorrerà, dunque, informare le parti non colpite dall'evento e coloro che dovranno sostituire la parte direttamente colpita dall'evento stesso, invitandola a partecipare al processo.

Sia l'eventuale attività informativa ex officio degli arbitri che l'invito a costituirsi a coloro che sono legittimati a proseguire il processo, rappresenta l'esercizio di un potere di denuncia della lite, senza costituire mai un provvedimento di integrazione del contraddittorio.
Si ritiene applicabile anche al processo arbitrale anche l'art. 110 del c.p.c. per il caso in cui la parte processuale venga meno; in tal caso, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Massime relative all'art. 816 sexies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14526/2006

A seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 bis cod. civ., introdotta per effetto del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004), in base al cui primo comma la societą che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societą partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuitą nei rapporti processuali, non comporta pił, a norma degli artt. 110, 299 e 300 cod. proc. civ., interruzione del processo in cui sia parte una societą partecipante, per l'appunto, ad una fusione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha rigettato l'eccezione della societą assicuratrice resistente che aveva eccepito l'inammissibilitą del ricorso per cassazione per essere stato lo stesso notificato, nella vigenza del nuovo art. 2504 bis cod. civ., alla societą assicuratrice convenuta nel grado di merito quando ormai era estinta perché incorporata successivamente per fusione da altra societą). (Rigetta, Giud. pace Rimini, 19 Febbraio 2004).

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