(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione, ai giudizi arbitrali, dell'art. 819 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 25) - in base al quale la competenza degli arbitri non č esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice - non rientrano tra i procedimenti arbitrali in corso, cui fa riferimento la disposizione transitoria contenuta nell'art. 27, comma primo, della medesima legge, i procedimenti che si trovano nella fase di impugnazione della sentenza arbitrale dinanzi alla corte di appello, ex art. 828, comma primo, c.p.c.