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Articolo 840 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma e ammissibilitą della domanda

Dispositivo dell'art. 840 ter Codice di procedura civile

(1)La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702 bis e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

La domanda è dichiarata inammissibile:

  1. a) quando è manifestamente infondata;
  2. b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840 bis;
  3. c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
  4. d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

Note

(1) La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

Spiegazione dell'art. 840 ter Codice di procedura civile

La norma in esame devolve espressamente le azioni di classe alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia di impresa del luogo in cui ha sede la parte convenuta.
Per quanto concerne la forma della domanda, viene espressamente specificato che l’azione di classe va proposta con ricorso, mentre non si precisa il contenuto dello stesso; tuttavia, in considerazione dell’espresso richiamo che il quarto comma fa alle norme del procedimento sommario di cognizione, il contenuto del ricorso dovrà contenere gli stessi elementi previsti dall’art. 702 bis del c.p.c..

In considerazione della necessaria valutazione di ammissibilità prevista alla prima udienza, l’atto introduttivo deve contenere anche tutti gli elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda (quale, ad esempio, l’omogeneità dei diritti azionati).

Dato che i membri della classe, per poter partecipare all’azione collettiva, devono necessariamente aderire alla stessa, il legislatore ha previsto un particolare meccanismo di pubblicità della domanda, con il preciso scopo di rendere conoscibile a tutti i possibili soggetti interessati a partecipare la proposizione dell’azione.
In particolare, il legislatore prevede che il ricorso, una volta depositato, debba essere pubblicato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; il ricorso va pubblicato per esteso, non essendo ammissibile alcuna pubblicazione per estratto.

Come già accennato, il quarto comma stabilisce in modo espresso che le azioni di classe sono regolate seguendo lo schema processuale previsto dagli artt. [[n702 biscpc]] e ss. c.p.c. per il procedimento sommario.
Anche nella nuova azione di classe viene confermata la possibilità, già prevista nell’art. 140 bis del codice del consumo, di una sospensione facoltativa dell’azione quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un’autorità indipendente, al fine di consentire l’attesa della conclusione del procedimento amministrativo.
Non viene precisato se, in caso di mancata sospensione del procedimento civile o di provvedimento di archiviazione da parte dell’autorità indipendente, sia comunque possibile produrre tardivamente i documenti acquisiti al termine del procedimento amministrativo.

Un elemento di novità è costituito dalla valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’azione, valutazione che il tribunale è tenuto a compiere in via preliminare per qualsiasi controversia, concernendo la sussistenza di una delle condizioni della domanda, ovvero la legittimazione ad agire.
L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità della domanda è impugnabile davanti alla Corte d’Appello, mediante reclamo da proporsi entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (se anteriore).
La pronuncia di inammissibilità, tuttavia, non fa stato sulla domanda, avendo ad oggetto l’accertamento di meri presupposti processuali; il ricorrente, infatti, può riproporre la domanda qualora si verifichino mutamenti di fatto o deduca nuove ragioni di fatto o di diritto.
Anche l’ordinanza di inammissibilità va pubblicata con le stesse forme previste per la pubblicità del ricorso introduttivo; l’onere di pubblicità riguarda sia l’ordinanza che dichiara inammissibile l’azione sia quella che la dichiara ammissibile, disponendo la prosecuzione del processo, in quanto la norma riferisce genericamente tale incombente all’ordinanza che decide sull’inammissibilità, a prescindere dall’esito della relativa decisione.

Massime relative all'art. 840 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2610/2017

L'ordinanza di inammissibilitą dell'azione di classe proposta ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non č impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove la detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l'azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno; peraltro, la dichiarazione di inammissibilitą preclude la riproposizione dell'azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di tutti gli altri appartenenti alla classe che non abbiano aderito all'azione oggetto di quella declaratoria. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2012).

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