(massima n. 1)
L'ordinanza di inammissibilitą dell'azione di classe proposta ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non ha carattere decisorio e, quindi, non č impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l'azione individuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse diretta alla tutela di un interesse collettivo l'azione promossa ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilitą di una struttura sanitaria per avere esposto una serie di neonati al rischio di contagio da tubercolosi e il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di tale condotta, da uno degli appartenenti alla classe e dal suo rappresentante legale). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2015).