(massima n. 2)
Nell'accertamento tecnico preventivo, la pretesa insufficienza del termine intercorrente fra la notifica del decreto di fissazione della comparizione delle parti e l'udienza prevista per la comparizione medesima, non può essere dedotta come motivo di invalidità del relativo procedimento. In esso, infatti, la legge non prevede un termine minimo per la comparizione delle parti, la quale, del resto, può essere omessa (art. 697 c.p.c.), in relazione a motivi di urgenza discrezionalmente valutabili dal giudice adito.