Il
giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'
art. 530 del c.p.c. (ossia con l'
ordinanza con cui dispone l'
assegnazione o la
vendita) conferisce all’IVG ovvero, in mancanza, a un
notaio avente sede preferibilmente nel
circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti negli elenchi di cui all’
art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. la delega per compiere le operazioni di
vendita con incanto ovvero senza incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri.
A tale delega ed agli atti che ad essa ne conseguono si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni dettate dall’
art. 591 bis del c.p.c..
La procedura introdotta dalla presente norma, per mezzo della quale è stato allargato il novero dei professionisti ai quali il giudice dell'esecuzione può delegare la vendita, si propone la finalità di semplificare e velocizzare le operazioni relative alla vendita; infatti, la competenza e la qualifica di
pubblico ufficiale dei soggetti qui indicati garantiscono la correttezza delle operazioni, anche in considerazione del fatto che contro gli atti da costoro posti in essere sono comunque esperibili le contestazioni dinanzi al giudice dell’esecuzione, prima previste contro l'operato dell'ufficiale venditore, disposte dalla norma successiva.
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (contenenti Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), ha modificato la norma in esame eliminando ogni discrezionalità del giudice, il quale dovrà procedere con questa modalità senza sentire gli interessati (infatti, alle parole "
può, sentiti gli interessati, delegare" sostituisce la parola "
delega”.