1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669 duodecies, 675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 40 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.