1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza(1).
3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.