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Articolo 216 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 31/12/2025]

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

Dispositivo dell'art. 216 Codice della strada

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 2.046 a € 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

Massime relative all'art. 216 Codice della strada

Cass. civ. n. 18276/2007

Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 216 sesto comma cod. strada, riguardante la guida di un veicolo nonostante l’intervenuto ritiro della patente, non elimina l’antigiuridicità della condotta la successiva sospensione giudiziale del provvedimento giustificativo del ritiro, dovendosi avere riguardo al tempo in cui è stato posto in essere l’illecito con il compimento della relativa condotta e non a quello successivo dell’emanazione della sanzione amministrativa.

Cass. pen. n. 5685/1999

L’agente accertatore, il quale procede al ritiro della carta di circolazione, non è tenuto ad indicare sul verbale di contravvenzione il termine entro il quale il contravventore è tenuto a condurre il veicolo nel luogo di custodia, giacché l’art. 339 reg. esec., cui fa rinvio l’art. 216 cod. strad., consentendo la circolazione limitatamente al periodo di tempo a ciò necessario usando la via più breve, impone al contravventore di raggiungere immediatamente il luogo dove custodire il veicolo.

Cass. pen. n. 6742/1996

Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 del codice stradale da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 del medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.

Cass. pen. n. 5776/1996

Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel comma quarto dell’art. 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, comma sesto, d.lgs., anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.

Cass. pen. n. 3479/1996

Se anche la sanzione per colui che circola abusivamente con un veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata è prevista nell’art. 216 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante la rubrica «sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida», presupposto dell’applicazione della pena disciplinata nel comma sesto del d.lgs. è il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente che, quanto alla carta di circolazione, discende non soltanto dalla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro ma anche, come prescrive l’art. 94, comma quinto, d.lgs. citato, dal mancato aggiornamento della intestazione (trasferimento di proprietà) o dell’indirizzo (trasferimento di residenza).

Cass. pen. n. 11006/1994

La guida di veicolo con patente materialmente ritirata perché scaduta di validità è stata espressamente prevista come reato solo a seguito della modifica che il d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ha apportato all’art. 216, comma sesto, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L’attuale codice della strada, nella sua iniziale stesura, infatti, considerava la guida di veicolo durante il periodo successivo alla scadenza di validità della patente quale violazione amministrativa (art. 116, comma settimo), senza operare alcuna distinzione tra ipotesi di condotta nel possesso o nel non possesso del documento perché ritirato. Né vi era alcuna altra norma che punisse in maniera più grave la guida di veicolo con patente ritirata perché scaduta. È da escludere, pertanto, che, nella vigenza del nuovo codice della strada, prima della modifica introdotta con il d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, il legislatore abbia inteso perseguire penalmente quest'ultima condotta di guida. (Nella fattispecie la Corte di Cassazione, in applicazione del principio del favor rei in ipotesi di successione nel tempo di leggi, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 80 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

Cass. pen. n. 8824/1994

A seguito delle modifiche apportate all’art. 216 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dall’art. 115 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, il porsi alla guida di un veicolo dopo che la patente sia stata ritirata perché scaduta di validità è espressamente previsto come reato dall’art. 216, comma sesto, d.lgs. 285/1992. Tale condotta era punibile anche anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada, risolvendosi essa in una ipotesi di guida senza patente, sanzionata dall’art. 116, comma tredicesimo, del detto d.lgs. 285/1992. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione dal reato di guida senza patente perché ritirata dopo l’accertamento che era scaduta di validità, motivata dal Pretore con il rilievo che l’art. 216 del nuovo codice della strada, nel testo originario non ancora modificato dal Decreto Legislativo 360/1993, prevedeva come reato solo il fatto di circolare abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferiva e non riguardava anche l’ipotesi di circolazione dopo il ritiro della patente, non essendo questa oggettivamente riferibile a un determinato veicolo).

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A. A. chiede
lunedì 12/01/2026
“QUESITO art.216 comma 6, art.218 comma 6, art.218-ter comma 8 del CDS

(circolazione con patente ritirata per art.173 CDS)

L’art. 216 del CDS rubricato “sanzione accessoria del ritiro della patente di guida “, al comma 6 sanziona chi circola abusivamente durante il periodo di ritiro della patente di guida prima dell’avvenuto adempimento, tipicamente nei casi di ritiro “tecnico” (esempio, sistemazione del carico sporgente), con restituzione immediata del documento una volta ripristinate le condizioni di regolarità. Nelle note interpretative dei prontuari per le violazioni al codice della strada, è tuttavia precisato che, qualora il ritiro della patente di guida sia preordinato alla sospensione, non trova applicazione l’articolo 216 comma 6, ma la più grave sanzione prevista dall’articolo 218 del CDS per la guida con patente sospesa. L’articolo 218 CDS rubricato “ sanzione accessoria della sospensione della patente di guida “, al comma 6 punisce chi guida nonostante sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a tempo determinato. L’articolo 218-ter del CDS, introdotto in relazione al punteggio della patente, disciplina la sospensione breve e, al comma 8, stabilisce che chi circola durante il periodo di sospensione breve è punito con le sanzioni di cui all’articolo 218 comma 6.
Detto questo, si considerino ora i casi concreti della violazione dell’articolo 173 commi 2 3 3-bis del CDS rubricato “ uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida”.

I casi :

1) conducente con meno di 20 punti sulla patente di guida, in tale ipotesi si applica :
• la sospensione breve articolo 218 ter di 7 gg o 15 gg in base ai punti sulla patente risultati dalla misura dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ;
• decorso il termine indicato di 7 gg o 15 gg di sospensione breve, la patente di guida sarà inviata alla Prefettura UTG per l’emissione di un provvedimento di ulteriore sospensione da 15 gg a 2 mesi ;
• la circolazione durante tale periodo integra pacificamente l’ipotesi prevista dall’articolo 218 ter comma 8 con l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 218 comma 6 del CDS ;

2) conducente con più di 20 o più punti sulla patente di guida, in tale ipotesi:
• non si applica la sospensione breve articolo 218 ter ;
• l’organo accertatore procede al solo ritiro fisico della patente di guida, finalizzato alla trasmissione del documento alla Prefettura per l’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione ordinaria articolo 218 (per l’articolo 173 da 15 gg a 2 mesi);
• nella prassi (esempio Prefettura di Treviso), il provvedimento viene applicato nella misura minima di 15 gg, ma non viene emesso in tempi brevi e spesso non viene emesso affatto, ovvero interviene quando il periodo minimo di 15 gg è già decorso di fatto.

Ne deriva che, nel periodo intercorrente tra il ritiro materiale della patente di guida e l’eventuale (e spesso tardivo) provvedimento Prefettizio :

• non esiste una sospensione breve (art.218- ter) ;
• non esiste ancora una sospensione ordinaria efficace (art.218) ;
• esiste soltanto un ritiro della patente di guida finalizzato in astratto a un futuro provvedimento del Prefetto.

Cuore del quesito : si chiede pertanto di chiarire se, nel caso del conducente con 20 o più punti che venga sorpreso alla guida durante il periodo di ritiro della patente di guida disposto ad esempio per la violazione dell’articolo 173 commi 2 e 3-bis del CDS, in assenza di sospensione breve e in assenza di un provvedimento Prefettizio già efficace, la condotta debba essere :
• ricondotta all’articolo 216 comma 6 del CDS (circolazione durante il periodo di ritiro) oppure ;
• ricondotta all’articolo 218 comma 6 del CDS., sulla base della sola finalizzazione del ritiro materiale della patente di guida a un futuro provvedimento di sospensione, tenuto conto che l’art.218- ter comma 8 richiamato dall’articolo 218 comma 6 del CDS, risulta espressamente riferito esclusivamente alla sospensione breve legata al punteggio.
In altri termini, si chiede se la mera finalità astratta del ritiro a un futuro decreto Prefettizio sia sufficiente a configurare la fattispecie di guida con patente sospesa articolo 218 comma 6, in assenza di una sospensione giuridicamente attuale ed efficace , oppure se, in tale fase intermedia, debba trovare applicazione l’articolo 216 comma 6 del CDS.
RingraziandoVI fin da ora, distinti saluti”
Consulenza legale i 26/01/2026
L’art. 216 del Codice della Strada disciplina la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, mentre l’art. 218 del Codice della Strada regola la sanzione accessoria della sospensione della patente.

L’art. 218 ter del Codice della Strada, in materia di punteggio patente, disciplina l’istituto della sospensione breve, richiamando espressamente – al comma 8 – le sanzioni previste dall’art. 218, comma 6 del Codice della Strada.

In astratto, la fattispecie di cui all’art. 218, comma 6 (guida con patente sospesa) presuppone l’esistenza di una sospensione della patente giuridicamente efficace, sia essa ordinaria che breve.

Nel caso di violazione dell’art. 173, commi 2, 3 e 3-bis del Codice della Strada, commessa da un conducente titolare di patente con 20 o più punti residui, si verifica quanto segue:
• non si applica la sospensione breve ex art. 218-ter;
• l’organo accertatore procede al ritiro materiale della patente, ai fini della trasmissione alla Prefettura competente;
• l’adozione del provvedimento prefettizio di sospensione ordinaria ex art. 218 è eventuale e differita nel tempo.

Nel periodo compreso tra il ritiro materiale del documento e l’eventuale emissione del decreto prefettizio:
• non è in corso alcuna sospensione breve;
• non è ancora efficace alcuna sospensione ordinaria;
• sussiste esclusivamente un ritiro della patente, preordinato in astratto a un possibile futuro provvedimento sospensivo.

La fattispecie punita dall’art. 218, comma 6 (“guida con patente sospesa”) richiede l’esistenza di una sospensione attuale ed efficace della patente di guida.

Tuttavia, in giurisprudenza prevale un orientamento più estensivo, sintetizzato nelle seguenti pronunce:
• Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 7704/2019: «l’art. 218, comma 6, c.d.s. deve considerarsi applicabile quando la circolazione abusiva si realizza anche nel corso del periodo di ritiro della patente preordinato alla irrogazione della sua sospensione»;
• Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 1417/2021: «l’art. 218, comma 6, del codice della strada si applica anche alla guida successiva al ritiro materiale della patente, ancorché precedente all’adozione del provvedimento prefettizio».

Pertanto, nel caso del conducente con 20 o più punti sorpreso alla guida nel periodo intercorrente tra il ritiro materiale della patente (per violazione dell’art. 173) e l’adozione – se e quando intervenga – del decreto prefettizio di sospensione, la condotta:
• secondo l’interpretazione più garantista (sostenuta da parte della dottrina e da pronunce minoritarie), non è riconducibile all’art. 218, comma 6, per mancanza di una sospensione giuridicamente attuale ed efficace, ma va ricondotta all’art. 216, comma 6 (circolazione durante il ritiro);
• secondo l’orientamento prevalente in Cassazione civile (es. nn. 7704/2019, 1417/2021), integra invece l’art. 218, comma 6, in quanto il ritiro anticipa e rende immediatamente operativi gli effetti della futura sospensione.