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Articolo 173 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Dispositivo dell'art. 173 Codice della strada

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani(1).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-ter), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

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Consulenze legali
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Cliente chiede
giovedì 27/06/2024
“Il conducente dell'auto è stato verbalizzato con la motivazione di utilizzo del cellulare.
Il conducente nega ciò ed ha fatto annotare al carabiniere sul verbale che non era vero. Faceva riportare nel verbale che anche i passeggeri trasportati asserivano che non stava telefonando. Come si può difendere da un verbale ingiusto e che aiuto può avere dai suoi testimoni passeggeri che confermano il non utilizzo del telefono. Conviene fare ricorso? In che guai si troverebbero i due testimoni se i giudici gli dessero torto? (se si accertasse che il conducente comunque aveva toccato il telefono sebbene non parlasse). Il conducente può ritirare tale azione legale avverso il verbale e decidere di pagare?
Grazie”
Consulenza legale i 04/07/2024
In premessa, è opportuno specificare che, per costante giurisprudenza anche di merito, l’utilizzo del telefono cellulare alla guida è sanzionato dal Codice della strada non solo nel caso in cui l’apparecchio venga usato per telefonare, ma anche solo quando venga tenuto in mano dal conducente (Cassazione civile sez. II, 25/07/2008, n. 20505; Tribunale Pavia, sez. III, 07/06/2021, n. 806).
Infatti, la ratio alla base del divieto è la necessità di impedire situazioni pericolose nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non avere il completo controllo del veicolo in movimento.
In secondo luogo, va chiarito che l’atto redatto dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova della provenienza del documento, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento. Tale efficacia probatoria rafforzata può essere superata soltanto per mezzo della querela di falso, che è in procedimento abbastanza complesso - soprattutto a livello probatorio - da svolgere necessariamente davanti al Tribunale civile (il Giudice di pace, che è competente per i ricorsi in tema di violazioni del Codice della strada, non è invece competente ad occuparsi delle querele di falso).
Invece, le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, possono essere smentite con una specifica prova contraria (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376).
In una fattispecie analoga al nostro caso, in applicazione di tale principio, è stato affermato che la visione del conducente che guida parlando con il telefono cellulare non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore; pertanto, con riferimento al relativo verbale, se non risulta esperito il rimedio della querela di falso, a fronte della fede privilegiata conferita allo stesso dall'art. 2700 c.c., non possono mettersi in discussione le relative risultanze (Tribunale Bari sez. III, 27/06/2012, n. 2331).
Nel caso di specie, fermo quanto illustrato in premessa circa l’utilizzo del cellulare, il successo di un eventuale ricorso dipende da quanto effettivamente scritto nel verbale: in breve, se l’agente ha scritto di aver visto il conducente utilizzare il cellulare, tale accertamento fa piena prova e non può essere superato da eventuali testimonianze delle altre persone trasportate.
In ogni caso, quanto alla possibilità di rinunciare al ricorso, essa è prevista ma comporta il pagamento delle spese processuali nei confronti della controparte.
Infine, quanto ai profili penali riguardanti la falsa testimonianza, valga quanto segue.
Nella richiesta di parere si pone il problema dell’ipotetica configurabilità del reato in questione laddove i testimoni dovessero affermare che, in realtà, il guidatore non stesse affatto utilizzando il telefono al momento in cui veniva fermato dai carabinieri.
Il reato di falsa testimonianza previsto e punito dall’art. 372 c.p. è molto difficile da provare in quanto, a tal fine, la pubblica accusa dovrebbe dare conto del fatto che il soggetto sapeva di mentire. Per giungere a tale risultato – che presuppone una complessa, per non dire impossibile, indagine di natura soggettiva – generalmente il pubblico ministero si serve dei cd. riscontri oggettivi, ovvero degli elementi concreti dai quali si evince che il soggetto sapeva di mentire.
Si prenda ad esempio il testimone di una rissa il quale affermi di non essersi trovato nei paraggi della rissa in questione pur essendo stato ripreso dalle telecamere di servizio della banca adiacente al bar ove la rissa era avvenuta.
In mancanza di riscontri siffatti, è molto difficile che la pubblica accusa riesca efficacemente a provare il reato di falsa testimonianza.
Tornando al caso di specie, dunque, è agevole concludere che il rischio concreto di una falsa testimonianza è alquanto remoto in quanto si dovrebbe supporre che vi sia una prova oggettiva che confermi la falsità delle dichiarazioni del testimone. Prova oggettiva che, nel caso di specie, sembra difficile da trovare.
In ogni caso, per diminuire esponenzialmente qualsivoglia rischio, il testimone potrebbe esprimersi, nel corso della testimonianza, in via dubitativa e/o in via indiretta sui fatti per cui è processo.
Il testimone, in altre parole, invece di dire “sono certo che il soggetto non fosse al telefono” potrebbe dire “mi sembra di ricordare che non fosse al telefono” e/o “ricordo che il telefono fosse nel portaoggetti dell’auto e non in mano al guidatore”.