(massima n. 1)
Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 216 sesto comma cod. strada, riguardante la guida di un veicolo nonostante l’intervenuto ritiro della patente, non elimina l’antigiuridicità della condotta la successiva sospensione giudiziale del provvedimento giustificativo del ritiro, dovendosi avere riguardo al tempo in cui è stato posto in essere l’illecito con il compimento della relativa condotta e non a quello successivo dell’emanazione della sanzione amministrativa.