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Articolo 12 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Codici di deontologia e di buona condotta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 12 Codice della privacy

Titolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativitą e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformitą alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceitą e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalitą giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.]

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