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Articolo 161 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Dispositivo dell'art. 161 Codice dell'ambiente

1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Il Comitato, nell'ambito delle attività previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:

  1. a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra gli enti di governo dell'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
  3. c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  4. d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
  5. e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
  6. f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;
  7. g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;
  8. h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;
  9. i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, degli enti di governo dell'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
  10. l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

  1. a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
  2. b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
  3. c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
  4. d) livelli di qualità dei servizi erogati;
  5. e) tariffe applicate;
  6. f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-bis. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

Massime relative all'art. 161 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 21586/2013

Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sindacabile dalla Corte di cassazione, in presenza di una decisione del Consiglio di Stato che nell'interpretare l'art. 161, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - attributivo al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) della facoltà di impartire prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolavano i rapporti tra le autorità d'ambito e i gestori - abbia ritenuto che la norma legittimasse, sotto il profilo della legalità/tipicità/nominatività dei provvedimenti amministrativi, la delibera del COVIRI con cui era stato ordinato il recupero delle somme oggetto della transazione intervenuta tra le parti, non ravvisandosi in tale decisione alcun indebito sindacato della citata transazione, né, a maggior ragione, l'annullamento del contenuto della stessa. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 27 ottobre 2011).

Corte cost. n. 67/2013

Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., gli articoli 4, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, i quali attribuendo ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato, si pongono in contrasto con gli artt. 154 e 161 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), che riservano allo Stato la determinazione di tali tariffe, nonché con l'art. 10, comma 14, lettera e), del d.l. n. 70 del 2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas) "approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti", invadendo in tal modo le materie statali della tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza (rimane assorbito l'ulteriore profilo riferito all'impugnato art. 7, comma 4, circa l'articolazione di tale tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo). È costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 5, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, della Regione Veneto, in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, ed incidendo in tal modo sulle componenti tariffarie, invade le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.), ponendosi in contrasto con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente, D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché con l'art. 10, comma 14 del D.L. n. 70 del 2011, che attribuiscono allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.

Cons. Stato n. 5788/2011

Ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), rientra tra le prerogative del COVIRI di impartire prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti: ne consegue la legittimità dell'ordine impartito dalla Commissione ad una autorità d'ambito per recuperare le somme già riconosciute ad un gestore in via transattiva. Ne consegue, quale effetto dell'intervento della Commissione, la necessità di rivedere il piano d'ambito quanto al previsto aumento delle tariffe.

Corte cost. n. 325/2010

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 della Regione Liguria, che, in tema di gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche, attribuisce alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti - come invece dispongono le norme interposte evocate dal ricorrente - al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta così violato l'evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente" (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 14, della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 della Regione Liguria, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). Infatti, la Regione è intervenuta, nella materia "tutela dell'ambiente", attribuendo all'Autorità d'ambito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

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